CAPENA: LA PRIVACY TORNA SEMPRE BUONA

Il 19 luglio del corrente anno alle ore 8.28 è stato pubblicato sulla bacheca del gruppo Facebook “PD Capena” un intervento apparentemente ascrivibile all’attuale Assessore ai Lavori Pubblici e alla Trasparenza, il quale, in merito all’installazione di un apparato di videosorveglianza ad opera del Comune, da più parti richiesta come deterrente rispetto a fenomeni di microcriminalità di vario tipo, e in commento ad un post del 18 luglio c.a., ore 16.15, sulla bacheca del predetto gruppo, osserva che “per attivare le telecamere, oltre ad aver approvato in consiglio comunale il regolamento sulla privacy ecc., bisogna aspettare obbligatoriamente il parere positivo del garante sul regolamento“.
Il malfidato scrivente ha voluto verificare quanto, apparentemente, asserito dal menzionato Assessore e ne è risultato quanto segue.
Nella “Relazione 2010” del Garante per la protezione dei dati personali, detto anche Garante per la privacy, vi sono al riguardo significative notazioni nel capitolo 15, “La videosorveglianza e la biometria“, e precisamente nel paragrafo 15.1, “Videosorveglianza in ambito pubblico“, a pag. 161 della relazione: dopo aver premesso che “anche quest’anno molti comuni, dopo aver adottato uno specifico provvedimento per disciplinare le modalità d’installazione di un sistema di videosorveglianza sul proprio territorio, lo avevano trasmesso al Garante per ottenerne l’approvazione ovvero solo per darne conoscenza“, la relazione ribadisce che “l’installazione di tali sistemi non deve essere sottoposta all’esame preventivo del Garante, fatte salve le specifiche ipotesi per le quali è necessario richiedere una verifica preliminare […]”.
Troviamo così una prima smentita all’affermazione fatta apparentemente dall’Assessore ai LL.PP. e alla Trasparenza del Comune di Capena; smentita che proviene dalla più autorevole tra le fonti, e cioè dallo stesso Garante per la privacy. Secondo l’Assessore “bisogna aspettare obbligatoriamente il parere positivo del garante sul regolamento“, secondo il Garante, invece, “l’installazione di tali sistemi non deve essere sottoposta all’esame preventivo del Garante“.
E’ ben vero che nel succitato passo della “Relazione 2010” del Garante per la privacy si fa cenno ad alcuni casi in cui “è necessario richiedere una verifica preliminare“. Quali siano tali casi può ricavarsi dall’esemplificazione contenuta nel sottoparagrafo 3.2.1 del provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante per la privacy in data 8 aprile 2010 e pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010: si tratta, ad esempio, dei “sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima“, oppure dei “sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli” (sarà forse così sofisticato il sistema di videosorveglianza che andrà ad adottare il Comune di Capena?).
Ancora, è ben vero che il succitato provvedimento generale del Garante per la privacy in materia di videosorveglianza fa salvi, come casi in cui è necessaria la verifica preliminare, generalmente tutti quei casi in cui “i trattamenti effettuati tramite videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti individuati nel presente provvedimento non sono integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare“, ma viene nettamente precisato, sempre nel medesimo provvedimento, che “il normale esercizio di un impianto di videosorveglianza, non rientrante nelle ipotesi previste al precedente punto 3.2.1, non deve essere sottoposto all’esame preventivo del Garante, sempreché il trattamento medesimo avvenga con modalità conformi al presente provvedimento“; inoltre, anche nei casi in cui il sottoparagrafo 3.2.1. del provvedimento generale del Garante per la privacy in materia di videosorveglianza richiede la verifica preliminare, di quest’ultima si può fare a meno qualora a) il Garante si sia già espresso con un provvedimento di verifica preliminare in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti; b) la fattispecie concreta, le finalità del trattamento, la tipologia e le modalità d’impiego del sistema che si intende adottare, nonché le categorie dei titolari, corrispondano a quelle del trattamento approvato; c) si rispettino integralmente le misure e gli accorgimenti conosciuti o concretamente conoscibili prescritti nel provvedimento di cui alla lett. a) adottato dal Garante.
Alla luce di quanto sopra precisato, non potrà non apparire oggettivamente fuorviante quanto affermato nel succitato commento apparentemente ascrivibile all’Assessore ai LL.PP. e alla Trasparenza del Comune di Capena, laddove scrive che “bisogna aspettare obbligatoriamente il parere positivo del garante sul regolamento” e, al tempo stesso, non potrà non esserci di conforto il pensiero della rinuncia all’indennità da parte di chi prospetti tematiche complesse in modo semplicistico e oggettivamente fuorviante, con un intento che alcuni potrebbero pensare essere quello di prendere anzitutto tempo.

2 Risposte to “CAPENA: LA PRIVACY TORNA SEMPRE BUONA”

  1. boris Says:

    Terribile questo assessore che non sa nulla su queste leggi così chiare e trasparenti , poi ci inganna non prendendo l’indennità , ma che modi .. Chi vuole fregare? .. Proporrei visto che e ‘ pensionata di farle devolvere almeno il 50 per cento del suo stipendio … così finalmente risolveremo parte dei problemi del nostro paese … Certo che a un topone di biblioteche leggi e cavilli non sfuggono di certo !

  2. Sostiene Pereira Says:

    é interessante osservare che: a) certi assessori e/o consiglieri abbiano rinunciato all’indennità…avendo ben altre fonti di introito, poverini, b) che certi pensionati si dedichino assiduamente ad altri lavori retribuiti, c) che la malafede ci porti a pensare che la supposta ignoranza dell’assessore (ma non erano esperti politici?) non sia che un banale mezzo per dilungare nel tempo qualcosa cui forse non è prioritario mettere mano. Ma se memoria non ci inganna non è certo questa la prima volta che l’assessore si richiami a normative di legge poi risultate del tutto inesatte….eh poverini questi amministratori, sempre sotto osservazione, ma lasciamoli stare….che poi dicano o facciano fesserie chi se ne frega no?

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